Il velocipede appartiene alla vasta categoria dei veicoli in generale, è cioè una macchina guidata dall’uomo che circola sulla strada (art. 46 C.d.S.). Nel caso in cui non fosse guidato ma condotto a mano il ciclista è assimilato al pedone. Il velocipede non è incluso nella classificazione internazionale di cui alla direttiva 2002/24/CE, recepita con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31.01.2003, ma è menzionato nel Regolamento UE 168/2013, relativo ai veicoli a due ruote, tre ruote e ai quadricicli.
Più precisamente, il velocipede è un veicolo con due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo stesso. E’ considerata velocipede anche la bicicletta a pedalata assistita, dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare (art. 50 C.d.S.). Il venire meno anche di una sola di tali caratteristiche fa rientrare il veicolo tra i ciclomotori e quindi sorgere l’obbligo dell’assicurazione R.C.A., della patente, dell’uso del casco, ecc.
La propulsione di un velocipede deve dunque essere di natura esclusivamente muscolare. Non ha rilevanza se la forza muscolare è data mediante i pedali o altri dispositivi (es. azionati a braccia) e né se a fornirla siano uno più persone, purché si trovino sul veicolo e la guida rimane affidata ad una sola persona. Ne deriva che appartengono alla categoria dei velocipedi non solo le biciclette (con due ruote) ma anche i tandem e i velocipedi a tre o più ruote che siamo soliti vedere nelle località turistiche.
La circolazione dei velocipedi non è soggetta a particolari prescrizioni: omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, ecc. L’omologazione è prevista solo per velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente (art. 68, comma 4, CdS.).
Quando circolano su strada i velocipedi devono essere muniti di:
Sui velocipedi è consentito il trasporto di un bambino di età non superiore ad otto anni, purché siano dotati di seggiolino avente le caratteristiche stabilite dall’articolo 225 del Regolamento.
Un velocipede può agganciare un piccolo rimorchio purché:
Per la circolazione notturna il rimorchio deve inoltre essere equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all’articolo 224 del Regolamento.
La circolazione dei velocipedi e il comportamento dei ciclisti in genere ha la sua norma di riferimento nell’articolo 182 del Codice della Strada e nel collegato articolo 377 del Regolamento di Esecuzione.
Oltre alle specifiche previsioni dell’articolo 182 il ciclista deve comunque rispettare le altre norme di comportamento valide per tutti i conducenti e, in particolare, le prescrizioni della segnaletica.
(Art. 88 Reg. Esec.)
Presegnala un attraversamento ciclabile contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata, sulle strade extraurbane e su quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall’articolo 142, comma 1, del Codice della Strada.
(Art. 117 Reg. Esec.)
Vieta il transito ai velocipedi.
(Art. 122 Reg. Esec.)
Indica l’inizio, od il proseguimento, di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario riservato ai soli velocipedi.
(Art. 122 Reg. Esec.)
Indica la fine di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario riservato ai soli velocipedi.
(Art. 122 Reg. Esec.)
Indica l’inizio od il proseguimento di una pista o una corsia, riservata ai velocipedi, contigua e parallela ad un marciapiede o comunque ad un percorso riservato ai pedoni. I simboli possono essere invertiti per indicare la reale disposizione della pista e del marciapiede.
(Art. 122 Reg. Esec.)
Indica la fine di una pista ciclabile contigua al marciapiede.
(Art. 122 Reg. Esec.)
Indica l’inizio od il proseguimento un percorso, un itinerario, od un viale, riservato promiscuamente ai pedoni ed ai velocipedi.
(Art. 122 Reg. Esec.)
Indica la fine di una sede, un percorso o itinerario riservato promiscuamente ai pedoni ed ai velocipedi.
(Art. 125 Reg. Esec.)
Bicicletta
segnale verticale (Art. 135 Reg. Esec.)
Localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzonta
Segnaletica orizzontale (Art. 146 Reg. Esec.)
Gli attraversamenti ciclabili servono a garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione e sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce discontinue trasversali od oblique.
(Art. 163 Reg. Esec.)
Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero. I colori delle luci ed il loro significato sono identici a quelli di una normale lanterna semaforica veicolare ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
(Art. 165 Reg. Esec.)
In presenza di una o più luci gialle lampeggianti i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.