Le regole di Safe2Go

NORME RELATIVE AL VELOCIPEDE

Il velocipede appartiene alla vasta categoria dei veicoli in generale, è cioè una macchina guidata dall’uomo che circola sulla strada (art. 46 C.d.S.). Nel caso in cui non fosse guidato ma condotto a mano il ciclista è assimilato al pedone. Il velocipede non è incluso nella classificazione internazionale di cui alla direttiva 2002/24/CE, recepita con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31.01.2003, ma è menzionato nel Regolamento UE 168/2013, relativo ai veicoli a due ruote, tre ruote e ai quadricicli.

Più precisamente, il velocipede è un veicolo con due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo stesso. E’ considerata velocipede anche la bicicletta a pedalata assistita, dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare (art. 50 C.d.S.). Il venire meno anche di una sola di tali caratteristiche fa rientrare il veicolo tra i ciclomotori e quindi sorgere l’obbligo dell’assicurazione R.C.A., della patente, dell’uso del casco, ecc.

La propulsione di un velocipede deve dunque essere di natura esclusivamente muscolare. Non ha rilevanza se la forza muscolare è data mediante i pedali o altri dispositivi (es. azionati a braccia) e né se a fornirla siano uno più persone, purché si trovino sul veicolo e la guida rimane affidata ad una sola persona. Ne deriva che appartengono alla categoria dei velocipedi non solo le biciclette (con due ruote) ma anche i tandem e i velocipedi a tre o più ruote che siamo soliti vedere nelle località turistiche.

La circolazione dei velocipedi non è soggetta a particolari prescrizioni: omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, ecc. L’omologazione è prevista solo per velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente (art. 68, comma 4, CdS.).

Quando circolano su strada i velocipedi devono essere muniti di:

  • un dispositivo indipendente per la frenatura per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
  • un campanello per le segnalazioni acustiche, la cui intensità di suono deve essere tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza;
  • luci anteriori bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi, per le segnalazioni visive; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati del velocipede.

Sui velocipedi è consentito il trasporto di un bambino di età non superiore ad otto anni, purché siano dotati di seggiolino avente le caratteristiche stabilite dall’articolo 225 del Regolamento.

Un velocipede può agganciare un piccolo rimorchio purché:

  • la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi i 3 metri;
  • la larghezza massima totale del rimorchio non sia superiore a 75 cm e l’altezza massima, compreso il carico, non è superiore a 1 metro;
  • la massa trasportabile non sia superiore a 50 Kg.

Per la circolazione notturna il rimorchio deve inoltre essere equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all’articolo 224 del Regolamento.

Norme di comportamento dei ciclisti

La circolazione dei velocipedi e il comportamento dei ciclisti in genere ha la sua norma di riferimento nell’articolo 182 del Codice della Strada e nel collegato articolo 377 del Regolamento di Esecuzione.
Oltre alle specifiche previsioni dell’articolo 182 il ciclista deve comunque rispettare le altre norme di comportamento valide per tutti i conducenti e, in particolare, le prescrizioni della segnaletica.

  • Per condurre un velocipede non sono necessari requisiti anagrafici e titoli abilitativi. Vale al riguardo solo la prescrizione di cui all’articolo 115 del C.d.S., il quale prevede genericamente che chi guida veicoli (per cui anche i velocipedi) deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici. Ne consegue che anche il conducente di un velocipede che guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope risponde dei reati di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S., alla stregua di un’automobilista, pur non subendo la sospensione della patente anche se ne fosse titolare.
  • In presenza di una pista ciclabile, presegnalata dall’apposito segnale di obbligo, i conducenti di velocipedi devono servirsene, non possono circolare sulla carreggiata. Solo in mancanza delle apposite piste possono percorrere la carreggiata, tenendosi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito dei veicoli a motore. Nel punto in cui le piste ciclabili si interrompono, per immettersi nelle carreggiate a traffico veloce o per attraversare le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. I conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai ciclisti che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili (art. 40, comma 11, del C.d.S.).
  • I ciclisti devono di regola procedere su unica fila e comunque mai affiancati in numero superiore a due. Se nei centri abitati percorrere su unica fila è rimesso alla decisione del ciclista in base alle condizioni della circolazione (es. se il passaggio non è stretto o ingombrante, se non si trova in curva, ecc.), fuori dei centri abitati diviene un obbligo, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda a destra del conducente più grande.
  • Nella marcia ordinaria in sede promiscua, quindi al di fuori delle piste ciclabili, i ciclisti devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
  • I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano. Non è consentito loro, pertanto, guidare senza mani e né tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono avere libero non solo l’uso delle braccia ma anche di entrambe le mani. Essi devono essere in grado, inoltre, in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
  • In bicicletta l’uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici è consentito nei limiti di cui all’art. 173, ovvero attraverso auricolare ed a condizione che lasci libero l’uso delle mani. La norma, infatti, diretta genericamente al conducente, disciplina l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la
  • Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle norme del codice (es. i rimorchietti conformi alle prescrizioni dell’articolo 225 del Regolamento), condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Non è dunque permesso loro portare un cane al guinzaglio o agganciarsi allo sportello di un’auto o al braccio di un motociclista.
  • Devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni (es. all’interno di un’area pedonale o di un itinerario ciclopedonale particolarmente affollato), nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso, anche sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. In tali casi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
  • I ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
  • Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 C.d.S.
  • Ai ciclisti non è consentito trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ il caso ad esempio del tandem, strutturalmente idoneo a trasportare due persone, o dei risciò, velocipedi a quattro ruote, che devono essere omologati e condotti dal solo conducente, e che possono trasportare al massimo quattro persone adulte e due bambini fino a dieci anni di età. È consentito, inoltre, al ciclista maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all’articolo 68, comma 5, cioè l’apposito sellino ancorato al telaio e contenuto nei limiti di sagoma del velocipede, secondo quando prescrive l’articolo 377, comma 5, del Regolamento.
  • Particolarmente stringenti sono anche le regole per il trasporto di oggetti e di animali: è in sostanza vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Il trasporto di animali è consentito, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore saldamente assicurati ed entro i predetti limiti di sagoma.

Segnali relativi ai velocipedi

Attraversamento ciclabile

(Art. 88 Reg. Esec.)

 

Presegnala un attraversamento ciclabile contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata, sulle strade extraurbane e su quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall’articolo 142, comma 1, del Codice della Strada.

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Transito vietato ai velocipedi

(Art. 117 Reg. Esec.)

Vieta il transito ai velocipedi.

Pista Ciclabile

(Art. 122 Reg. Esec.)

Indica l’inizio, od il proseguimento, di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario riservato ai soli velocipedi.

Fine Pista Ciclabile

(Art. 122 Reg. Esec.)

Indica la fine di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario riservato ai soli velocipedi.

Pista Ciclabile contigua al marciapiede

(Art. 122 Reg. Esec.)

Indica l’inizio od il proseguimento di una pista o una corsia, riservata ai velocipedi, contigua e parallela ad un marciapiede o comunque ad un percorso riservato ai pedoni. I simboli possono essere invertiti per indicare la reale disposizione della pista e del marciapiede.

Fine della pista ciclabile contigua al marciapiede

(Art. 122 Reg. Esec.)

Indica la fine di una pista ciclabile contigua al marciapiede.

Percorso pedonale e ciclabile

(Art. 122 Reg. Esec.)

Indica l’inizio od il proseguimento un percorso, un itinerario, od un viale, riservato promiscuamente ai pedoni ed ai velocipedi.

Fine del percorso pedonale e ciclabile

(Art. 122 Reg. Esec.)

Indica la fine di una sede, un percorso o itinerario riservato promiscuamente ai pedoni ed ai velocipedi.

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Segnale di indicazione

(Art. 125 Reg. Esec.)

Bicicletta

attraversamento ciclabile

Attraversamento Ciclabile

segnale verticale (Art. 135 Reg. Esec.)

Localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzonta

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Attraversamenti Ciclabili

Segnaletica orizzontale (Art. 146 Reg. Esec.)

Gli attraversamenti ciclabili servono a garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione e sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce discontinue trasversali od oblique.

Lanterne semaforiche per velocipedi

(Art. 163 Reg. Esec.)

Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero. I colori delle luci ed il loro significato sono identici a quelli di una normale lanterna semaforica veicolare ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

Lanterne semaforiche gialle lampeggianti

(Art. 165 Reg. Esec.)

In presenza di una o più luci gialle lampeggianti i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.